Direttiva n. 2003/109/CE del
Consiglio del 25 novembre 2003
Base giuridica: art. 63, punti 3 e 4,
Trattato
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INCA CGIL
Nazionale
Politiche del
lavoro e Cittadinanza Immigrati
TESTO PRESENTATO DALLA COMMISSIONE (COM 2001 – 127 del il
13.03.2001) in
grassetto le principali parti
soppresse o modificate dal Consiglio |
TESTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO CON LA DIRETTIVA N.
2003/109/CE del 25.11.2003 (GU n. L 16 del 23.01.2004) |
“CONSIDERANDO” ALLA DIRETTIVA 2003/109/CE |
Base giuridica:
articolo 63, punti 3 e 4, del Trattato
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(1)
Al fine di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, il trattato che istituisce la Comunità europea prevede, da una parte,
l'adozione di misure volte ad assicurare la libera circolazione dei
cittadini, accompagnate da provvedimenti in materia di controlli alle
frontiere esterne, asilo e immigrazione, e, dall'altra, l'adozione di misure
in materia di asilo, immigrazione e salvaguardia dei diritti dei cittadini di
paesi terzi. (2)
Nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e del 16 ottobre 1999, il
Consiglio europeo ha affermato che occorre ravvicinare lo status giuridico
dei cittadini di paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri e che
alle persone che soggiornano regolarmente in un determinato Stato membro per
un periodo da definirsi e sono in possesso di un permesso di soggiorno di
lunga durata, lo Stato membro dovrebbe garantire una serie di diritti uniformi
e quanto più simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell'Unione
europea. (3) La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(24)
Poiché gli scopi dell’azione proposta, cioè definire le norme per il
conferimento e la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo e dei
diritti connessi, nonché le norme per l’esercizio, da parte dei soggiornanti
di lungo periodo, del diritto di soggiorno negli altri Stati membri, non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere
realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base
al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso
articolo. |
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Articolo
1: Scopi
Scopo
della presente direttiva è stabilire: |
Scopo
della presente direttiva è stabilire: |
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Articolo 2 Articolo
2: Definizioni
Ai
fini della presente direttiva, si intende per: f)
"rifugiato", qualsiasi cittadino di paesi terzi che abbia lo status
di rifugiato definito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei
rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31
gennaio 1967; |
Ai fini della presente direttiva, si
intende per: f)
"rifugiato", qualsiasi cittadino di paese terzo titolare dello
status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo
status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New
York del 31 gennaio 1967; |
|
Articolo 3 Articolo
3: Campo di applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi soggiornanti
legalmente nel territorio dello Stato membro. 2.
La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che: 3. I cittadini di paesi
terzi che siano familiari di un cittadino dell'Unione, il quale abbia
esercitato il diritto alla libera circolazione delle persone, possono
accedere allo status di residente di lungo periodo nello Stato membro che
ospita il cittadino dell'Unione stesso solo dopo aver ottenuto, in forza
della normativa sulla libera circolazione delle persone, il diritto di
soggiorno permanente in questo Stato. 4.
La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli
contenute: 5. La presente direttiva
lascia impregiudicati gli obblighi che discendono dall'articolo 33 della
Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata
dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e dall'articolo 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950. |
1.
La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi
soggiornanti legalmente nel territorio di uno Stato membro. 2.
La presente direttiva non si applica ai cittadini di paesi terzi che: b)
sono autorizzati a soggiornare in uno Stato membro a titolo di protezione temporanea ovvero hanno chiesto
l'autorizzazione al soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione
sul loro status; Soppresso 3.
La presente direttiva lascia impregiudicate le
disposizioni più favorevoli contenute: c)
nella convenzione europea di stabilimento del 13 dicembre 1955, nella Carta
sociale europea del 18 ottobre 1961, nella Carta sociale europea modificata
del 3 maggio 1987 e nella convenzione europea relativa allo status giuridico
del lavoratore migrante del 24.11.1977. Soppresso |
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Articolo 4 (Clausola di non
discriminazione)
Gli Stati membri attuano le
disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate
segnatamente su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale,
caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali,
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza
nazionale, patrimonio, nascita, handicap, età o tendenze sessuali. |
Soppresso (vedi
considerando n. 5) |
(5)
Gli Stati membri dovrebbero attuare le disposizioni della presente direttiva
senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle,
origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua religione o convinzioni
personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una
minoranza nazionale, censo, nascita, disabilità, età o tendenze sessuali. |
CAPO II
STATUS DI SOGGIORNANTE DI LUNGO PERIODO IN UNO STATO MEMBRO
Articolo 5 Articolo
4: Durata del soggiorno
1.
Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo ai
cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente e ininterrottamente da
almeno cinque anni nel suo territorio. 2.
Ai fini della durata del soggiorno legale e ininterrotto di cui al paragrafo
1: 3. Nei casi seguenti le assenze dal
territorio dello Stato membro non interrompono la durata del soggiorno legale
e ininterrotto di cui al paragrafo 1 e sono inclusi nel computo della stessa: 4. I periodi di soggiorno
ininterrotto di almeno due anni maturati dal familiare di un cittadino
dell'Unione, che abbia soggiornato insieme a quest'ultimo in un paese terzo e
sia ritornato nello Stato membro entro il termine di tre anni, sono computati
nella durata del soggiorno di cui al paragrafo 1. |
1.
Gli Stati membri
conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi
terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio
immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda. 2.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene
conto dei periodi di soggiorno per i motivi di cui all’articolo 3,
paragrafo 2, lettere e) e f). Per
i casi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), laddove il cittadino
di paese terzo interessato abbia ottenuto un titolo di soggiorno che gli
consenta di acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, i periodi
di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale possono
essere computati soltanto per metà nel calcolo della durata del periodo di
cui al paragrafo 1.
In
deroga al secondo comma, gli Stati membri possono tenere conto, nel computo
del periodo totale di cui al paragrafo 1, delle assenze dovute al distacco
per lavoro, anche nell’ambito di prestazioni di servizi oltre frontiera. Soppresso |
6)
La condizione principale per ottenere lo status di soggiornante di lungo
periodo dovrebbe essere la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato
membro. Dovrebbe trattarsi di un soggiorno legale ed ininterrotto, a
testimonianza del radicamento del richiedente nel paese in questione. È
necessaria una certa flessibilità affinché si possa tener conto delle
circostanze che possono indurre una persona ad allontanarsi temporaneamente
dal territorio.
|
Articolo 6 Articolo
5: Condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo
1.
Lo Stato membro chiede al cittadino di paesi terzi di comprovare che dispone,
per sé e per i familiari a carico: 2. Le condizioni di cui al
paragrafo 1 non si applicano: |
1.
Gli Stati membri richiedono ai cittadini di paesi terzi di comprovare che dispongono, per sé e per i
familiari a carico: Soppresso 2. Gli Stati membri possono esigere che i cittadini di
paesi terzi soddisfino le condizioni di integrazione, conformemente alla
legislazione nazionale. |
(7)
Per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo il cittadino di
paesi terzi deve dimostrare che dispone di un reddito sufficiente e di
un'assicurazione contro le malattie, in modo da non diventare un onere per lo
Stato membro. Gli Stati membri, al momento di valutare la disponibilità di un
reddito stabile e regolare, possono tener conto di fattori quali i contributi
al regime pensionistico e l’adempimento degli obblighi fiscali. |
Articolo 7 Articolo
6: Ordine pubblico e sicurezza interna
1.
Gli Stati membri possono negare lo status di residente di lungo periodo ove
il comportamento personale dell'interessato costituisca una minaccia attuale per l'ordine
pubblico o la sicurezza interna. 2.
La sola esistenza di condanne penali
non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1.
Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche. |
1.
Gli Stati membri possono negare lo status di
soggiornante di lungo periodo per ragioni
di ordine pubblico o pubblica sicurezza. Nell’adottare
la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del
tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo
rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta
considerazione la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese
di soggiorno. 2.
Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere motivato da ragioni
economiche. |
(8)
Inoltre i cittadini di paesi terzi che desiderino ottenere e mantenere lo
status di soggiornante di lungo periodo non dovrebbero costituire una
minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna. Nella nozione di
ordine pubblico può rientrare una condanna per aver commesso un reato grave. (9)
Le considerazioni economiche non dovrebbero essere un motivo per negare lo
status di soggiornante di lungo periodo e non sono considerate come
un’interferenza con i pertinenti requisiti.
|
Articolo 8 Articolo
7: Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo
1.
Per ottenere lo status di residente di lungo periodo, il cittadino di paesi
terzi presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in cui
soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante la sussistenza
delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6. 2.
Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro sei mesi dalla
presentazione. Se essa non è corredata dei documenti comprovanti la
sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6, le autorità
nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una proroga. In questo caso il termine di sei mesi è
sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della presentazione della
documentazione complementare richiesta. 3.
Lo Stato membro conferisce lo status di residente di lungo periodo a
qualsiasi cittadino di paesi terzi che soddisfi le condizioni di cui agli
articoli 5 e 6 e non costituisca una minaccia ai sensi dell'articolo 7. Lo
status è permanente, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10. |
1.
Per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di paese terzo
interessato presenta domanda alle autorità competenti dello Stato membro in
cui soggiorna. La domanda è corredata della documentazione comprovante
conformemente alla legislazione nazionale la sussistenza delle condizioni di
cui agli articoli 4 e 5, nonché, se necessario, di un documento di viaggio
valido o di una copia autenticata. 2.
Le autorità nazionali competenti comunicano per iscritto al richiedente la
loro decisione non appena possibile e comunque entro sei mesi
a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Ciascuna decisione
siffatta è notificata al cittadino di paese terzo interessato secondo le
procedure di notifica previste nel diritto interno. In
circostanze eccezionali dovute alla complessità della domanda da esaminare,
il termine di cui al primo comma può essere prorogato. All’interessato
sono inoltre comunicati i diritti e gli obblighi in virtù della presente
direttiva. Eventuali
conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine di cui alla
presente disposizione sono disciplinate dalla legislazione nazionale dello
Stato membro interessato. 3.
Lo Stato membro
interessato conferisce lo status di soggiornante di lungo periodo a qualsiasi cittadino di paese terzo che
soddisfi le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e non costituisca una
minaccia ai sensi dell'articolo 6. |
(10)
Occorre stabilire un sistema di regole procedurali per l'esame della domanda
intesa al conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo. Tali
procedure dovrebbero essere efficaci e gestibili in base al normale carico di
lavoro delle amministrazioni degli Stati membri nonché trasparenti ed eque in
modo da garantire agli interessati un livello adeguato di certezza del
diritto. Esse non dovrebbero costituire un mezzo per ostacolare l’esercizio
del diritto di soggiorno.
|
Articolo 9 Articolo
8: Permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
1.
Gli Stati membri rilasciano al residente di lungo periodo il permesso di
soggiorno per residenti di lungo periodo - CE. Questo ha validità di dieci
anni e si rinnova di diritto. 2.
Il permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo - CE può assumere
forma di autoadesivo o di documento a sé stante ed è rilasciato secondo le
modalità e il modello stabilito dal regolamento (CE) n. .../... del Consiglio
che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno per i
cittadini di paesi terzi. Nella rubrica "tipo di permesso", gli
Stati membri iscrivono "residente di lungo periodo - CE". 3. Il permesso di soggiorno
per residenti di lungo periodo - CE è rilasciato a titolo gratuito o previa
corresponsione di una somma di denaro non superiore ai diritti e alle tasse
versati dai cittadini nazionali per il rilascio della carta di identità. |
1.
Lo status di
soggiornante di lungo periodo è
permanente, fatto salvo l’articolo 9. 2.
Gli Stati membri rilasciano al soggiornante di lungo periodo un permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo è valido per almeno cinque anni e, previa domanda,
ove richiesta, automaticamente rinnovabile alla scadenza. 3.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato sotto forma di
autoadesivo o di documento a sé stante secondo le modalità e il modello
uniforme stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13
giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno
per i cittadini di paesi terzi. Nella rubrica "tipo di permesso",
gli Stati membri iscrivono "soggiornante di lungo periodo - CE". Soppresso |
(11)
Il conseguimento dello status di soggiornante di lungo periodo dovrebbe
essere attestato da un permesso di soggiorno che consente al titolare di
comprovare facilmente e immediatamente il suo stato giuridico. Questo
permesso di soggiorno dovrebbe altresì rispondere a norme tecniche di alto
livello, specie per quanto riguarda le garanzie contro la falsificazione e la
contraffazione, per prevenire ogni abuso nello Stato membro che ha conferito
lo status e negli Stati membri in cui viene esercitato il diritto di
soggiorno. |
Articolo 10 Articolo
9: Revoca o perdita dello status
1.
Gli Stati membri revocano lo status di residente di lungo periodo nei casi
seguenti:
3.
Gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a due anni o
quelle dovute a motivi non contemplati dal paragrafo 1 non implicano la
revoca dello status. 4.
In nessun caso la scadenza del permesso di soggiorno per residenti di lungo
periodo - CE non può comportare la revoca dello status. 5.
Gli Stati membri rilasciano all'interessato un titolo di soggiorno diverso
dal permesso di soggiorno per residenti di lungo periodo nei casi seguenti: |
1.
I soggiornanti di lungo
periodo non hanno più diritto allo
status di soggiornante di lungo periodo nei casi seguenti: a)
constatazione dell’acquisizione
fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b)
adozione di un provvedimento di allontanamento a
norma dell’articolo 12; c)
in caso di assenza dal territorio
della Comunità per un periodo di dodici
mesi consecutivi. 2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire che le assenze superiori a dodici mesi consecutivi o quelle dovute a motivi specifici o straordinari non comportino la revoca o la perdita dello status. 3.
Gli Stati membri possono
stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status di soggiornante di lungo
periodo se costituisce una minaccia
per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso
perpetrati, ma non è motivo di allontanamento ai sensi dell’articolo 12. 4.
Il soggiornante di lungo periodo che abbia soggiornato in un altro Stato
membro ai sensi del Capo III non ha più diritto allo status di soggiornante
di lungo periodo acquisito nel primo Stato membro se quest’ultimo
è conferito in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 23. In
ogni caso dopo sei anni di assenza
dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante
di lungo periodo, l’interessato non ha più diritto allo status di soggiornante
di lungo periodo nel suddetto Stato membro. In
deroga al secondo comma lo Stato membro interessato può stabilire che per
motivi particolari il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status
nello Stato membro interessato in caso di assenze per un periodo superiore a
sei anni. 5.
Per quanto riguarda i casi di cui al paragrafo 1, lettera c) e al paragrafo
4, gli Stati membri che
hanno conferito lo status stabiliscono una procedura semplificata per poter ottenere nuovamente lo status di
soggiornante di lungo periodo. Tale
procedura di applica in particolare ai casi di coloro che hanno soggiornato
in un secondo Stato membro per frequentare corsi di studio. Le
condizioni e la procedura di nuova acquisizione dello status di soggiornante
di lungo periodo sono definite dalla legislazione nazionale. 6.
In nessun caso la
scadenza del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
comporta la revoca o la perdita
dello status di soggiornante di lungo periodo. 7.
Quando la revoca o la perdita dello status di
soggiornante di lungo periodo non comporta l’allontanamento, lo Stato membro
autorizza l’interessato a rimanere nel suo territorio se soddisfa le
condizioni previste nel suo diritto interno e/o se questi non costituisce una
minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. |
|
Articolo 11 Articolo
10: Garanzie procedurali
1.
Qualunque provvedimento di diniego o revoca dello status di residente di
lungo periodo deve essere debitamente motivato e notificato per iscritto al
cittadino di paesi terzi. La notifica indica i mezzi d'impugnazione di cui
può valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere
esperiti. 2. Ove venga respinta la domanda di status di residente
di lungo periodo, il cittadino di paesi terzi può presentare un'ulteriore
domanda non appena l'evoluzione della sua situazione personale lo
giustifichi. 3.
Contro il diniego e la revoca dello status di residente di lungo periodo o il
mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. |
1.
Qualunque provvedimento di rifiuto o revoca dello status di soggiornante è debitamente motivato. La decisione è notificata al cittadino
di paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste nel
diritto nazionale. Nella stessa si indicano i mezzi d'impugnazione di cui può
valersi l'interessato ed i termini entro cui questi devono essere esperiti. Soppresso 2.
Contro il rifiuto, la
revoca o la perdita dello status di soggiornante di lungo periodo o il
mancato rinnovo del permesso di soggiorno è ammesso il diritto a
proporre impugnativa da parte
dell’interessato nello Stato membro interessato. |
|
Articolo 12 Articolo
11: Parità di trattamento
1.
Il residente di lungo periodo gode degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dell'Unione per quanto
riguarda: 2.
Gli Stati membri possono estendere l'applicazione del principio della parità
di trattamento ad altri settori non contemplati dal paragrafo 1. |
1.
Il soggiornante di lungo
periodo gode dello stesso trattamento
dei cittadini nazionali per quanto riguarda: 2. Per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1,
lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la
parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il
familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede
abitualmente nel suo territorio. 3. Gli Stati membri possono limitare il godimento degli
stessi diritti riconosciuti ai cittadini nazionali come segue: a) possono fissare limitazioni all’accesso al lavoro
subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o la
normativa comunitaria in vigore riservino dette attività ai cittadini dello
Stato in questione, dell’UE o del SEE; b) possono esigere una prova del possesso delle
adeguate conoscenze linguistiche per l’accesso all’istruzione e alla
formazione. L’accesso all’Università può essere subordinata all’adempimento
di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica. 4. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali. 5.-
Gli Stati membri possono decidere di concedere l’accesso ad altre
prestazioni nei settori di cui al paragrafo 1. Gli
Stati membri possono decidere di concedere la parità di trattamento in settori non contemplati nel paragrafo 1. |
(12)
Per costituire un autentico strumento di integrazione sociale, lo status di
soggiornante di lungo periodo dovrebbe valere al suo titolare la parità di
trattamento con i cittadini dello Stato membro in una vasta gamma di settori
economici e sociali sulle pertinenti condizioni definite dalla presente
direttiva. (14)
Gli Stati membri dovrebbero restare sottoposti all’obbligo di concedere ai
figli minori l’accesso al sistema educativo a condizioni analoghe a quelle
previste per i propri cittadini. (15)
La nozione di assegni scolastici e borse di studio nel campo della formazione
professionale non comprende le
misure finanziate nell’ambito dei regimi di assistenza sociale. L’accesso
agli assegni scolastici e alle borse di studio può dipendere inoltre dal fatto che la persona la quale presenta
domanda di detti assegni soddisfa alle condizioni per l’acquisizione dello
status di soggiornante di lungo periodo. Per quanto riguarda la concessione
delle borse di studio, gli Stati membri possono tener conto del fatto che i
cittadini dell’Unione possono beneficiare di tali prestazioni nel paese
d’origine.
(13)
Con riferimento all’assistenza sociale, la possibilità di limitare
le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve
intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di
reddito minimo, l’assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l’assistenza
parentale e l’assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione
di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione
nazionale. |
Articolo 13 Articolo
12: Tutela contro l’allontanamento
1.
Gli Stati membri possono decidere di allontanare il residente di lungo
periodo esclusivamente se il suo comportamento
personale costituisce una minaccia attuale
e sufficientemente grave per l'ordine pubblico e la sicurezza interna, che leda uno degli interessi
fondamentali della collettività. 2. Il
comportamento personale non è considerato una minaccia sufficientemente grave
se lo Stato membro non adotta severe misure repressive nei confronti dei
cittadini nazionali che commettono lo stesso tipo di illecito. 3. La mera esistenza di
condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione del
provvedimento di allontanamento. Tale provvedimento non può essere motivato
da ragioni economiche. 4.
Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti del
residente di lungo periodo, lo Stato membro considera i seguenti elementi: 5.
Contro il provvedimento di allontanamento è ammessa impugnazione
giurisdizionale nello Stato membro interessato. Gli Stati membri prevedono che l'impugnazione possa avere effetto
sospensivo. 6.
Al residente di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è
concessa l'assistenza giudiziaria nei modi previsti per i cittadini dello
Stato membro in cui soggiorna. 7. Non è ammessa la procedura d'espulsione per direttissima nei confronti dei residenti di lungo periodo. |
1.
Gli Stati membri possono
decidere di allontanare il soggiornante di lungo periodo esclusivamente se egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico o
la pubblica sicurezza. 2.
La decisione di cui al paragrafo 1 non è motivata da ragioni economiche. Soppresso Soppresso 3.
Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei
confronti del soggiornante di lungo periodo, lo Stato membro considera i
seguenti elementi: 4.
Contro il provvedimento di allontanamento è
ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato da parte
del soggiornante di lungo periodo. 5.
Al soggiornante di lungo periodo che non disponga di mezzi sufficienti è
concesso il patrocinio a spese dello Stato nei
modi previsti per i cittadini dello Stato membro in cui soggiorna. Soppresso |
(16)
Il soggiornante di lungo periodo dovrebbe godere di una tutela rafforzata
contro l'espulsione. Tale protezione è fondata sui criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo. Per garantire la tutela contro l’espulsione, gli Stati
membri dovrebbero prevedere l’accesso
effettivo agli organi giurisdizionali.
|
Articolo 14 Articolo
13: Disposizioni nazionali più favorevoli
Gli
Stati membri possono rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità
illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla
presente direttiva. Tali titoli non consentono tuttavia di godere del diritto
di soggiorno negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente
direttiva. |
Gli Stati membri possono rilasciare
permessi di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più
favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente direttiva. Tali permessi di soggiorno non conferiscono il diritto di
soggiornare negli altri Stati membri ai sensi del capo III della presente
direttiva. |
(17)
L'armonizzazione delle condizioni per il conferimento dello status di
soggiornante di lungo periodo favorisce la reciproca fiducia fra gli Stati
membri. Alcuni rilasciano titoli di soggiorno permanenti o di validità
illimitata a condizioni più favorevoli rispetto alla presente direttiva. Il
trattato non esclude la possibilità di applicare disposizioni nazionali più
favorevoli. È tuttavia,
opportuno stabilire nella presente direttiva che i titoli rilasciati a
condizioni più favorevoli e non armonizzate non danno accesso al diritto di soggiorno in altri Stati membri.
|
CAPO
III
SOGGIORNO NEGLI ALTRI STATI MEMBRI
Articolo 15 Articolo
14: Principio
1.
Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno
secondo le norme del presente capo, per un periodo superiore a tre mesi, nel
territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello che gli ha conferito
lo status. 2.
Le disposizioni del presente capo non si applicano al residente di lungo
periodo soggiornante nel territorio degli Stati membri: |
1.
Il soggiornante di lungo
periodo acquisisce il diritto di
soggiornare, per un periodo superiore
a tre mesi, nel territorio di qualsiasi Stato membro diverso da quello
che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo purché siano soddisfatte le
condizioni stabilite dal presente capo. 2.
Il soggiornante di lungo periodo può
risiedere in un secondo Stato
membro sulle seguenti basi: a)
esercizio di un’attività economica in qualità di lavoratore
autonomo o dipendente; c)
altri scopi. 3.
In caso di attività
economica in qualità di lavoratore autonomo o dipendente di cui al paragrafo
2, lettera a), gli Stati membri
possono esaminare la situazione del loro mercato del lavoro e applicare le
procedure nazionali relative rispettivamente alla copertura di un posto
vacante o all’esercizio di dette attività. Per ragioni di politica del mercato
del lavoro, gli Stati membri possono dare la preferenza ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di paesi
terzi, quando previsto dalla legislazione comunitaria, nonché ai cittadini di
paesi terzi che risiedono legalmente nello Stato membro interessato e vi
ricevono sussidi di disoccupazione. 4.
In deroga alle disposizioni
del paragrafo 1, gli Stati membri
possono limitare il numero totale di persone che possono rivendicare il
diritto di soggiorno, a condizione che tali limitazioni siano già previste
per l’ammissione di cittadini di paesi terzi dalla legislazione vigente al
momento dell’adozione della presente direttiva. 5.
Le disposizioni del presente capo non si applicano al
soggiornante di lungo periodo nel territorio degli Stati membri: a)
in qualità di lavoratore dipendente distaccato da un impresa di servizi
nell'ambito di prestazioni di servizi transfrontalieri; Gli
Stati membri possono definire, conformemente alla legislazione nazionale, le
condizioni alle quali i soggiornanti di lungo periodo che desiderano
spostarsi in un secondo Stato membro per esercitarvi un’attività economica in
qualità di lavoratori stagionali possono soggiornare in tale Stato membro. I
lavoratori transfrontalieri possono altresì essere soggetti a disposizioni
specifiche della normativa nazionale. 6.
Il presente capo lascia impregiudicata la pertinente
normativa comunitaria in materia di sicurezza sociale concernente i cittadini
di paesi terzi. |
18)
La determinazione delle condizioni per l'esercizio, da parte dei cittadini di
paesi terzi che siano residenti di lungo periodo, del diritto di soggiorno in
un altro Stato membro contribuisce alla realizzazione effettiva del mercato
interno in quanto spazio in cui è garantita a tutti la libertà di
circolazione e può costituire altresì un importante fattore di mobilità,
specie per il mercato del lavoro dell'Unione.
|
Articolo 16 e 17 Articolo
15: Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro
Articolo 16 1.
Il residente di lungo periodo può esercitare il diritto di soggiorno in un
altro Stato membro quando soddisfa le seguenti condizioni : Articolo 17 1.
Entro tre mesi dall'ingresso nel territorio del secondo Stato membro, il
residente di lungo periodo presenta domanda di titolo di soggiorno alle
autorità competenti di questo Stato. |
1.
Quanto prima e comunque entro tre mesi dall’ingresso
nel territorio del secondo Stato membro, il soggiornante di lungo
periodo presenta domanda di permesso di soggiorno alle autorità competenti di
questo Stato. Gli
Stati membri possono accettare che il soggiornante di lungo periodo presenti
la domanda di permesso di lungo
periodo alle autorità competenti del secondo Stato membro mentre soggiorna ancora nel territorio del primo Stato
membro. 2.
Lo Stato membro può richiedere all’interessato
di fornire prova di disporre di: b)
assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nel secondo Stato membro normalmente coperti per i propri cittadini
nello Stato membro interessato. 3. Gli Stati membri possono richiedere a cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione in conformità della legislazione nazionale. Dette
condizioni non si applicano laddove i cittadini di paesi terzi in questione sono stati
invitati a soddisfare condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo
status di soggiornanti di lungo periodo, conformemente all’articolo 5,
paragrafo 2. Fatto
salvo il secondo comma, le persone interessate possono essere
inviate a seguire corsi di lingua. 4.
La domanda è corredata da prova documentale,
da determinarsi in base alla legislazione nazionale, che certifichi che le
persone interessate soddisfano le pertinenti condizioni nonché dal loro
permesso di soggiornante di lungo periodo e da un valido documento di viaggio
o sua copia autenticata. La prova di cui al primo comma può
anche includere documentazione relativa ad adeguato alloggio. In particolare: a)
in caso di esercizio di un’attività economica, il secondo Stato membro può
richiedere alla persone interessata di fornire prova di: i) in caso di esercizio di un'attività
economica a titolo dipendente, che egli è titolare di un
contratto di lavoro, una dichiarazione del datore di lavoro secondo cui è
stato assunto alle condizioni previste dalla legislazione
nazionale. Gli Stati membri determinano quale delle suddette prove è
richiesta; ii) in caso di esercizio di un’attività
economica autonoma, che egli dispone degli adeguati fondi
necessari a titolo della legislazione nazionale per esercitare un’attività
economica in tale qualità, presentando i documenti e le autorizzazioni
necessari. b)
in caso di studio o di formazione professionale il secondo Stato membro può
richiedere all’interessato di presentare la prova
dell’iscrizione presso un istituto riconosciuto al fine di seguire
un corso di studi o di formazione professionale. |
21) Lo Stato membro in cui
il residente di lungo periodo intende esercitare il diritto di soggiorno
dovrebbe poter verificare che questi soddisfa le condizioni necessarie per
poter dimorare nel suo territorio (prima frase). |
Articolo 18 Articolo
16: Familiari
1.
I membri di una famiglia già unita nel primo Stato membro hanno il diritto di accompagnare o
raggiungere il residente di lungo periodo che esercita il diritto di
soggiorno nel secondo Stato membro. Entro tre mesi dall'ingresso nel
territorio del secondo Stato membro, i familiari presentano domanda di titolo
di soggiorno alle autorità competenti di questo Stato. 2.
Il secondo Stato membro può chiedere ai familiari del residente di lungo
periodo di presentare, contestualmente alla domanda di titolo di soggiorno: |
1.
Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno
nel secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel primo Stato
membro, i familiari che soddisfano le condizioni di cui
all’articolo 4, paragrafi 1 della direttiva n. 2003/86/CE sono autorizzati ad accompagnare o raggiungere
il soggiornante di lungo periodo. 2.
Allorché il soggiornante di lungo periodo esercita il proprio diritto di
soggiorno in un secondo Stato membro e allorché la famiglia era già unita nel
primo Stato membro, i familiari, diversi da quelli
di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva n. 2003/86 CE possono
essere autorizzati ad accompagnare o raggiungere il soggiornante
di lungo periodo. 3.
Per quanto riguarda la presentazione di una domanda di titolo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 15, paragrafo 1. 4.
Il secondo Stato membro può richiedere ai
familiari del soggiornante di lungo periodo di presentare, contestualmente
alla domanda di titolo di soggiorno: 5. Se la famiglia non
era già unita nel primo Stato membro, si applicano le disposizioni della
direttiva del Consiglio 2003./86./CE. |
(20)
Occorre altresì che i familiari di un soggiornante di lungo periodo possano
stabilirsi al suo seguito nel secondo Stato membro, in modo che sia garantita
l'unità familiare e non venga ostacolato l'esercizio del diritto di soggiorno
del titolare dello status. Per quanto riguarda i familiari che possono essere
autorizzati ad accompagnare o raggiungere i soggiornanti di lungo periodo,
gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla situazione
dei figli adulti con disabilità e ai parenti di primo grado in linea
ascendente che dipendono da loro.
|
Articolo 19 Articolo
17: ordine pubblico e sicurezza
1.
Gli Stati membri possono negare il soggiorno al residente di lungo periodo, o
ai suoi familiari, ove il comportamento personale dell'interessato
costituisca una minaccia attuale
per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. 2.
La mera esistenza di condanne penali
non può automaticamente giustificare il diniego di cui al paragrafo 1.
Tale diniego non può essere motivato da ragioni economiche. |
1. Gli Stati membri possono
negare il soggiorno al soggiornante di lungo periodo, o ai suoi familiari,
ove l'interessato costituisca una
minaccia per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Allorché adotta la pertinente decisione lo Stato membro
prende in esame la gravità o il tipo di reato
contro l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza commesso dal soggiornante di lungo periodo o da
un suo familiare o il pericolo costituito da detta persona. 2.
Il diniego di cui al paragrafo 1 non può essere basato su considerazioni economiche. |
(21) Lo Stato membro …Dovrebbe altresì essere in grado di accertare che egli non costituisca una minaccia attuale per l'ordine pubblico, la sicurezza interna o la sanità pubblica (seconda frase).
|
Articolo 20 Articolo
18: Sanità pubblica
1.
Le sole malattie e infermità che possono giustificare il diniego
dell'ingresso o del diritto di soggiorno nel territorio di uno Stato membro
sono le malattie per le quali è prescritto un periodo di quarantena, indicate
nel regolamento sanitario internazionale n. 2 del 25 maggio 1951
dell'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o
parassitarie contagiose che nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni
di protezione per i cittadini nazionali. Gli Stati membri non possono
istituire nuove disposizioni o prassi più restrittive. 2.
L'insorgenza di malattie o di infermità successiva al rilascio del primo
titolo di soggiorno non può giustificare né il diniego del rinnovo del titolo
di soggiorno né l'allontanamento dal territorio. 3.
Lo Stato membro può sottoporre a visita medica gratuita le persone
contemplate dalla presente direttiva al fine di accertare che esse non
soffrano delle malattie di cui al paragrafo 1. Tali visite mediche non
possono tuttavia assumere carattere sistematico. |
1.
Gli Stati membri possono respingere le domande di
soggiorno da parte di soggiornanti di lungo periodo o di loro familiari se
l’interessato rappresenta una minaccia
per la sanità pubblica. 2.
Le sole malattie che possono giustificare il diniego dell'ingresso o del
diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro sono le malattie
definite dagli strumenti pertinenti applicabili dell’Organizzazione mondiale
della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose che
nel paese ospitante siano oggetto di disposizioni di protezione per i
cittadini nazionali. Gli Stati membri non istituiscono nuove disposizioni o
prassi più restrittive. 3.
L'insorgenza di malattie successiva al rilascio del primo titolo di soggiorno nel secondo
Stato membro non giustifica né il diniego del rinnovo
del titolo di soggiorno né la decisione di allontanamento dal territorio. 4.
Lo Stato membro può prescrivere una visita medica per le persone cui si applica la
presente direttiva al fine di accertare che esse non soffrano delle malattie
di cui al paragrafo 2. Tali visite mediche, che possono essere gratuite, non hanno tuttavia carattere sistematico. |
|
Articolo 21 Articolo
19: Esame della domanda e rilascio del titolo di soggiorno
1.
Le autorità nazionali competenti esaminano la domanda entro tre mesi dalla presentazione. Se essa
non è corredata dei documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni di
cui all'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 18, paragrafo 2, le
autorità nazionali competenti informano l'interessato e gli concedono una
proroga. In questo caso il termine di
tre mesi è sospeso e ricomincia a decorrere dal momento della
presentazione della documentazione complementare richiesta. 2.
Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 16 e 18, paragrafo 1, il
secondo Stato membro rilascia al residente di lungo periodo un titolo di
soggiorno rinnovabile, fatte salve le disposizioni sull'ordine pubblico, la
sicurezza interna e la sanità pubblica di cui agli articoli 19 e 20. La
durata del titolo corrisponde alla durata prevista del soggiorno. Il
residente di lungo periodo informa in proposito lo Stato membro che gli ha
conferito lo status di residente di lungo periodo. 3.
Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del residente di lungo periodo
un titolo di soggiorno rinnovabile di durata identica a quella del titolo
rilasciato al residente di lungo periodo. 4. Il titolo di soggiorno è
rilasciato a titolo gratuito o previa corresponsione di una somma di denaro
non superiore ai diritti e alle tasse versati dai cittadini nazionali per il
rilascio della carta di identità. |
1.
Le autorità nazionali competenti dispongono di quattro mesi,
a decorrere dalla data di presentazione, per
esaminare la domanda. Se essa non è corredata dei documenti giustificativi di cui agli articoli 15 e 16, oppure in circostanze straordinarie connesse alla complessità dell’esame della domanda, il termine di cui al primo comma può essere prorogato per altri tre mesi al massimo. In tali casi le autorità nazionali competenti informano il richiedente. 2.
Se ricorrono le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il secondo Stato membro rilascia al soggiornante di
lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile, fatte salve le
disposizioni sull'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica
di cui agli articoli 17 e 18. Questo tipo di soggiorno è rinnovabile alla
scadenza se ne viene fatta domanda. Il secondo Stato membro notifica la sua
decisione al primo Stato membro. 3.
Il secondo Stato membro rilascia ai familiari del
soggiornante di lungo periodo un titolo di soggiorno rinnovabile di durata
identica a quella del permesso rilasciato al soggiornante di lungo periodo. Soppresso |
|
Articolo 22 Articolo
20: Garanzie procedurali
1.
Il provvedimento di diniego del titolo di soggiorno deve essere debitamente
motivato e notificato per iscritto all'interessato. La notifica indica i
mezzi di impugnazione di cui può valersi l'interessato e i termini entro cui
questi devono essere proposti. 2.
Contro il diniego, il mancato rinnovo o la revoca del titolo di soggiorno è
ammessa impugnazione giurisdizionale nello Stato membro interessato. |
1.
Il provvedimento di diniego di un titolo di soggiorno
deve essere debitamente motivato e
notificato all'interessato secondo
le procedure previste al riguardo dalla normativa nazionale. Nella
notifica sono indicati i possibili mezzi
di impugnazione di cui può valersi l'interessato nonché i termini entro
cui proporli. Eventuali
conseguenze di una mancata decisione entro i termini del periodo di cui
all’articolo 19, paragrafo 1, sono determinate dalla legislazione nazionale
dello Stato membro interessato. 2.
Contro il diniego, il mancato rinnovo o la
revoca del titolo di soggiorno l’interessato ha il diritto a proporre
l’impugnativa nello Stato membro interessato. |
|
Articolo 23 (Conservazione
dello status nel primo Stato membro)
1. Il residente di lungo
periodo che esercita il diritto di soggiorno nel secondo Stato membro mantiene
lo status di residente di lungo periodo nel primo Stato membro fintantoché
non acquisti il medesimo status nel secondo Stato membro. |
Soppresso (vedi, però, l’articolo 9-4, in base al
quale lo status conferito dal primo Stato viene meno soltanto a seguito di
acquisto di analogo status nel secondo Stato membro; in subordine, dopo sei
anni di assenza dal territorio) |
|
Articolo 24 Articolo
21: Trattamento nel secondo Stato membro
1.
Quando abbia ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui
all'articolo 21, il residente di lungo periodo gode in questo Stato di tutti
diritti enunciati all'articolo 12 ad
esclusione dell'assistenza sociale. 2.
Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di
cui all'articolo 21, i familiari del residente di lungo periodo godono, in
questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 12, paragrafi 1 e 2
della direttiva .../.../CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare. |
1.
Quando abbia ottenuto
nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di cui all'articolo 19, il
soggiornante di lungo periodo gode in questo Stato dello stesso trattamento nei settori e alle condizioni di cui all'articolo
11. 2.
I soggiornanti di lungo periodo hanno accesso al mercato del lavoro
conformemente al disposto del paragrafo 1. Gli Stati membri possono stabilire
che le persone di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), hanno un accesso limitato, alle condizioni
previste dalla legislazione nazionale e per un periodo non superiore a dodici
mesi, ad attività lavorative subordinate diverse da quelle per le quali hanno
ottenuto il permesso di soggiorno. Gli Stati membri possono definire,
conformemente alla legislazione nazionale, le condizioni alle quali le
persone di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettere b) o c), possono avere accesso ad un’attività
lavorativa subordinata o autonoma 3.
Quando abbiano ottenuto nel secondo Stato membro il titolo di soggiorno di
cui all'articolo 19, i familiari
del soggiornante di lungo periodo godono,
in questo Stato membro, dei diritti enunciati all'articolo 14 della direttiva
n. 2003/86/CE. |
(22)
Perché l'esercizio del
diritto di soggiorno sia effettivo, i soggiornanti di lungo periodo
dovrebbero godere nel secondo Stato membro dello stesso trattamento, alle
condizioni definite dalla presente direttiva, di cui essi godono nello Stato
membro in cui essi hanno acquisito lo status. La concessione di benefici nell’ambito dell’assistenza sociale non
pregiudica la possibilità degli Stati membri di revocare il titolo di
soggiorno se la persona interessata non soddisfa più i requisiti della
presente direttiva. |
Articolo 25 Articolo
22: Revoca del titolo di soggiorno e obbligo di riamissione
1.
Durante un periodo transitorio di cinque anni, il secondo Stato membro può
adottare un provvedimento di allontanamento nei confronti del residente di
lungo periodo e/o dei suoi familiari: 2.
Il provvedimento di allontanamento non può essere accompagnato dal divieto
permanente di soggiorno. |
1.
Finché il cittadino di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo, il
secondo Stato membro può decidere di rifiutare di rinnovare o decidere di
revocare il titolo di soggiorno e obbligare l’interessato e i suoi familiari,
conformemente alle procedure previste dalla legislatura nazionale, comprese
quelle di allontanamento, a lasciare il territorio nei casi seguenti: a)
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ai
sensi dell’articolo 17; b)
quando cessano di sussistere le
condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16; c)
quando il cittadino di un paese terzo non soggiorna legalmente in detto Stato membro. 2.
Se il secondo Stato
membro adotta dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, il primo Stato membro riammette immediatamente senza procedure
formali il soggiornante di lungo periodo e i suoi familiari. Il secondo
Stato membro notifica la sua decisione al primo Stato membro. 3.
Fino a che il cittadino
di un paese terzo non abbia ottenuto lo status di soggiornante di lungo periodo
e, fatto salvo l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 2, il secondo Stato membro può adottare la
decisione di allontanare detto cittadino dal territorio dell’Unione in
conformità e in base alle garanzie dell’articolo 12, per gravi motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza. In detti casi, quando adotta la
decisione di cui sopra, il secondo Stato membro consulta il primo Stato membro. Allorché il secondo Stato membro adotta la decisione di allontanare il cittadino di un paese terzo, esso prende tutte le misure appropriate per la sua effettiva esecuzione. In tal caso, il secondo Stato membro fornisce al primo Stato membro le necessarie informazioni riguardo all’esecuzione della decisione di allontanamento. 4.
Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c)
le decisioni di allontanamento non possono essere accompagnate da un divieto permanente di soggiorno. 5.
L’obbligo di
riammissione di cui al paragrafo 2 lascia impregiudicata la possibilità che il soggiornante di lungo
periodo e i suoi familiari si spostino in un terzo Stato membro. |
|
Articolo 26 (Obbligo di
riammissione)
1.
In caso di revoca del titolo di soggiorno da parte del secondo Stato membro,
il primo Stato membro riammette immediatamente il residente di lungo periodo
e i suoi familiari. |
Trasfuso nell’articolo 22, paragrafo 2 |
|
Articolo 27 Articolo
23: Acquisizione dello status di soggiornante di lungo periodo nel secondo
Stato membro
1. Il residente di lungo periodo che abbia esercitato
il diritto di soggiorno nel territorio del secondo Stato membro può, dopo
cinque anni di soggiorno legale, presentare domanda di status di residente di
lungo periodo alle autorità competenti di questo Stato. 2.
Il secondo Stato membro conferisce al residente di lungo periodo lo status di
cui all'articolo 8, fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7. Il
secondo Stato membro notifica il suo provvedimento al primo Stato membro, che
revoca lo status alla persona interessata. 3.
Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di residente
di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita
all'articolo 8. Per il rilascio del titolo di soggiorno si applica la
procedura di cui all'articolo 9. In caso di diniego dello status si applicano
le garanzie procedurali di cui all'articolo 11. |
1.
Previa presentazione di
una domanda, il secondo Stato membro conferisce al soggiornante di lungo
periodo lo status di cui all’articolo 7, fatta salva l’applicazione degli
articoli 3, 4, 5 e 6. Il secondo Stato membro comunica la sua decisione al
primo Stato membro. 2.
Ai fini della presentazione e dell'esame della domanda di status di
soggiornante di lungo periodo nel secondo Stato membro si applica la procedura stabilita all'articolo 7. Per il rilascio del
titolo di soggiorno si applica la procedura di cui all'articolo 8. In caso di
diniego dello status si applicano le garanzie procedurali di cui all’articolo
10. |
(23)
Ai cittadini di paesi terzi dovrebbe essere garantita la possibilità di
acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo negli Stati membri in
cui si sono trasferiti ed hanno deciso di stabilirsi a condizioni
paragonabili a quelle a ciò richieste nel primo Stato membro. |
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28 (Sanzioni)
Gli Stati membri
determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme
nazionali d'attuazione della presente direttiva e prendono tutti i
provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere
effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le
relative disposizioni alla Commissione entro la data di cui all'articolo 30 e
provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni. |
Soppresso |
|
Articolo 29 Articolo
24 (nuovo): Relazione e clausola
di revisione a tempo
Entro
il 31 dicembre 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli
Stati membri e propone, se del caso, le modifiche necessarie. |
Periodicamente, e per la prima volta entro il 23 gennaio 2011, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione
della presente direttiva negli Stati membri e propone, se del caso, le
modifiche necessarie. Queste proposte
di modifiche sono presentate prioritariamente in relazione agli articoli 4,
5, 9, 11 e al capo III. |
|
Articolo 25 (nuovo): Punti di contatto
|
Gli Stati membri designano punti di contatto a cui spetterà
ricevere e trasmettere le informazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 2,
all’articolo 22, paragrafo 2 e all’articolo 23, paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano un
adeguato livello di cooperazione nello scambio di informazioni e di
documentazione di cui al primo comma. |
|
Articolo 30 Articolo
26: Recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale
Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31
dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro
il 23 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione. |
|
Articolo 31 Articolo
27: Entrata in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
|
Articolo 32 Articolo
28: Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva. |
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al
trattato che istituisce la Comunità europea. |
(25)
A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato che
istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell’articolo 4 di detto
protocollo, tale Stati non partecipano all’adozione della presente direttiva
e non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione. (26) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegata al trattato sull’Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
Fatto
a Bruxelles, il 25 novembre 2003
Per
il Consiglio
Il
presidente
G.
Tremonti